Art. 10.
(Osservatorio nazionale sul dumping sociale).

      1. Al fine di fornire l'adeguato supporto informativo e di conoscenza del fenomeno di cui alla lettera d-bis) del comma 1

 

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dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotta dall'articolo 9 della presente legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sul dumping sociale, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

          a) vigila sul rispetto da parte delle imprese italiane nelle attività di delocalizzazione della produzione, nonché da parte delle imprese estere che operano in Italia, delle norme fondamentali sul lavoro contenute nei trattati, accordi e convenzioni internazionali, ratificati dall'Italia;

          b) segnala all'Autorità di cui all'articolo 3 della presente legge e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente all'autorità giudiziaria, violazioni e abusi, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio, delle norme di cui alla lettera a);

          c) segnala i prodotti commercializzati in Italia realizzati, anche da imprese estere, in violazione delle norme di cui alla lettera a);

          d) redige annualmente un rapporto sul dumping sociale, pubblicato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede ad inviarlo alle regioni, alle amministrazioni locali, alle associazioni per i diritti umani, per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori e alle organizzazioni sindacali.

      2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, ed è composto da dieci membri scelti tra persone esperte in materia, di cui:

          a) due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          b) uno designato dal Ministro delle attività produttive;

 

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          c) uno designato dal Ministro degli affari esteri;

          d) quattro designati dal Forum di cui all'articolo 5;

          e) due designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

      3. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, costituita presso lo stesso Osservatorio, è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e degli affari esteri.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle attività produttive e degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.